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Atto del senato
2381
Legge 363 del 24 dicembre 2003
Pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n.3 del 5 gennaio 2004
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza
nella pratica non agonistica degli sport invernali da
discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo
sviluppo delle attività economiche nelle località montane,
nel quadro di una crescente attenzione per la tutela
dell’ambiente.
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
...
3. Le aree di cui ai commi
1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte
delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la
costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali
aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto
stabilito dalle regioni.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2
assicurano agli utenti la
pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I
gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli
presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di
pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare
il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria
o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente
regionale competente in materia l’elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati
raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
…
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza
dell’esercizio delle piste e non possono consentirne
l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato
apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità
civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti
derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di
dette aree.
…
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo
i casi di urgente necessità.
…
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione
del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di
tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve
comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le
prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate
dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di
risalita non sono responsabili degli incidenti che
possono verificarsi nei percorsi fuori pista
serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono
munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve,
sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi
elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
...
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore
utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni
amministrative da applicare in caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da
15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo
di 250 euro.
...
La legge 24
dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" (Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004), stabilisce le regole da
rispettare per praticare lo sci in condizioni di sicurezza.
CASCO
É obbligatorio,
a partire dal 1° gennaio 2005, per chi ha meno di 14 anni, nella
pratica dello sci alpino e dello snow-board.
VELOCITÁ
Deve essere tale da non
costituire pericolo per gli altri; in particolare deve essere
moderata nei tratti a visuale non libera, in caso di scarsa
visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli, incroci,
biforcazioni, strettoie ed in presenza di principianti
COMPORTAMENTO DURANTE LA DISCESA
Lo sciatore a monte deve
evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle,
sorpassando soltanto se dispone di spazio e visibilità
sufficienti. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a
valle, sulla destra o sulla sinistra, a distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
STAZIONAMENTO
Gli sciatori che sostano devono
portarsi sul bordo della pista, evitando in ogni caso di
fermarsi in passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in
luoghi privi di visibilità. In caso di incidenti gli sciatori
devono liberare tempestivamente la pista e segnalare la presenza
di un infortunato.
INCIDENTI
É fatto obbligo agli sciatori
di prestare la dovuta assistenza alle persone in difficoltà o di
comunicare immediatamente al gestore delle piste l'avvenuto
incidente. In caso di scontro tra sciatori si presume, fino a
prova contraria, che ognuno di essi abbia concorso ugualmente a
produrre gli eventuali danni.
INCROCI
Negli incroci la precedenza va
data a chi proviene da destra, salvo che la segnaletica indichi
diversamente.
TRANSITO E RISALITA
É vietato percorrere a piedi le
piste da sci, salvo i casi di urgente necessità, nei quali ci si
deve tenere ai bordi delle piste. Anche la risalita della pista
con gli sci è ammessa soltanto in casi di urgente necessità o
previa autorizzazione del gestore e deve avvenire ai bordi della
pista e nel rispetto delle norme di sicurezza.
MEZZI MECCANICI
I mezzi meccanici per la
manutenzione delle piste possono accedervi solo fuori
dell'orario di apertura, salvo casi di necessità e urgenza. Gli
sciatori devono in ogni caso dare loro la precedenza e
consentirne la agevole circolazione.
SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMO
Il concessionario e il gestore
degli impianti di risalita non sono responsabili di incidenti
che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti dagli
impianti. Chi pratica lo sci-alpinismo deve munirsi, se
sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi
elettronici per garantire il rapido soccorso.
La legge vale anche per coloro che praticano lo snow-board. Le
Regioni ed i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per
la sicurezza ed il migliore utilizzo di piste ed impianti.
Spetta alle Regioni determinare
gli importi delle sanzioni da un minimo di 20 € fino ad un
massimo di 250 €. La vigilanza è affidata alla Polizia di Stato,
al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla
Guardia di Finanza, nonchè ai Corpi di Polizia locali.
Art.
22.
(Adeguamento alle
disposizioni di legge)
1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che
costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza
individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri
sport della neve.
...
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le
relative norme di attuazione. |