Normativa sugli Sci

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Atto del senato n.2381 approvato il 17-12-2003

 

Atto del senato 2381
Legge 363 del 24 dicembre 2003
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.3 del 5 gennaio 2004

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
 

Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)

...
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

Art. 3.
(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.

Art. 15.
(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
...

Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
...

La legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004), stabilisce le regole da rispettare per praticare lo sci in condizioni di sicurezza.

CASCO

É obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2005, per chi ha meno di 14 anni, nella pratica dello sci alpino e dello snow-board.

VELOCITÁ

Deve essere tale da non costituire pericolo per gli altri; in particolare deve essere moderata nei tratti a visuale non libera, in caso di scarsa visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli, incroci, biforcazioni, strettoie ed in presenza di principianti

COMPORTAMENTO DURANTE LA DISCESA

Lo sciatore a monte deve evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, sorpassando soltanto se dispone di spazio e visibilità sufficienti. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, a distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

STAZIONAMENTO

Gli sciatori che sostano devono portarsi sul bordo della pista, evitando in ogni caso di fermarsi in passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi privi di visibilità. In caso di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista e segnalare la presenza di un infortunato.

INCIDENTI

É fatto obbligo agli sciatori di prestare la dovuta assistenza alle persone in difficoltà o di comunicare immediatamente al gestore delle piste l'avvenuto incidente. In caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ognuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

INCROCI

Negli incroci la precedenza va data a chi proviene da destra, salvo che la segnaletica indichi diversamente.

TRANSITO E RISALITA

É vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità, nei quali ci si deve tenere ai bordi delle piste. Anche la risalita della pista con gli sci è ammessa soltanto in casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore e deve avvenire ai bordi della pista e nel rispetto delle norme di sicurezza.

MEZZI MECCANICI

I mezzi meccanici per la manutenzione delle piste possono accedervi solo fuori dell'orario di apertura, salvo casi di necessità e urgenza. Gli sciatori devono in ogni caso dare loro la precedenza e consentirne la agevole circolazione.

SCI FUORI PISTA E SCI-ALPINISMO

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili di incidenti che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti. Chi pratica lo sci-alpinismo deve munirsi, se sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire il rapido soccorso.


La legge vale anche per coloro che praticano lo snow-board. Le Regioni ed i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per la sicurezza ed il migliore utilizzo di piste ed impianti.

Spetta alle Regioni determinare gli importi delle sanzioni da un minimo di 20 € fino ad un massimo di 250 €. La vigilanza è affidata alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, nonchè ai Corpi di Polizia locali.

 

Art. 22.
(
Adeguamento alle disposizioni di legge)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
...
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.